Indice
- La prescrizione del reato: nozione e funzione
- La disciplina applicabile in base alla data di commissione del reato
- I reati commessi fino al 2 agosto 2017: la legge Cirielli
- I reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019: la legge Orlando
- I reati commessi dal 1° gennaio 2020: prescrizione e improcedibilità
- Differenza tra prescrizione e improcedibilità
- Tabella riepilogativa dei regimi applicabili
- Conclusioni
La prescrizione del reato: disciplina applicabile in base alla data di commissione del fatto
La prescrizione del reato costituisce uno degli istituti centrali del diritto penale sostanziale, incidendo direttamente sull’esercizio della pretesa punitiva dello Stato.
Nel corso degli ultimi anni, la materia è stata oggetto di interventi normativi stratificati, che hanno profondamente modificato il regime applicabile, rendendo oggi indispensabile individuare con precisione la data di commissione del reato per stabilire quale disciplina trovi applicazione.
Di seguito si analizzano i diversi regimi succedutisi nel tempo, alla luce delle principali riforme legislative.
La prescrizione: funzione e fondamento
La prescrizione estingue il reato decorso un determinato periodo di tempo dalla sua commissione, fondandosi su esigenze di certezza del diritto, di attenuazione dell’allarme sociale e di progressivo affievolimento dell’interesse punitivo dello Stato.
Essa opera di diritto e deve essere rilevata anche d’ufficio, purché maturata prima della pronuncia definitiva.
Tabella riepilogativa dei regimi di prescrizione
| Periodo di commissione del reato | Disciplina applicabile | Normativa di riferimento | Caratteristiche principali |
|---|---|---|---|
| Fino al 2 agosto 2017 | Prescrizione “tradizionale” | Artt. 157 ss. c.p. come modificati dalla l. 251/2005 (legge Cirielli) | Termine legato alla pena edittale massima; atti interruttivi con limite massimo ex art. 161 c.p. |
| Dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 | Prescrizione con sospensioni | l. 103/2017 (legge Orlando) | Introduzione delle sospensioni della prescrizione ex art. 159, co. 2, c.p. dopo le sentenze di merito |
| Dal 1° gennaio 2020 | Prescrizione + improcedibilità | l. 134/2021 (Riforma Cartabia) | Prescrizione operante solo fino al primo grado; nei gradi successivi improcedibilità dell’azione penale |
Reati commessi fino al 2 agosto 2017
Applicazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (c.d. legge Cirielli)
Per i reati commessi fino al 2 agosto 2017, trova applicazione la disciplina della prescrizione prevista dagli artt. 157 e ss. c.p., come riformulati dalla legge n. 251/2005.
I tratti salienti del regime “Cirielli” sono:
-
determinazione del termine di prescrizione in base alla pena edittale massima;
-
termini ridotti rispetto alla disciplina previgente;
-
aumento dei termini in caso di atti interruttivi, entro il limite massimo stabilito dall’art. 161 c.p.
Si tratta di una disciplina improntata a una forte valorizzazione della funzione estintiva della prescrizione, che ha inciso in modo significativo sulla durata dei procedimenti penali.
Reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019
Applicazione della legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. legge Orlando)
Per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, si applica la disciplina introdotta dalla legge n. 103/2017, che ha inciso in particolare sul regime delle sospensioni della prescrizione.
In questo periodo:
-
restano fermi i criteri generali di calcolo del termine prescrizionale;
-
si applicano però i periodi di sospensione previsti dall’art. 159, comma 2, c.p., nel testo introdotto dalla legge Orlando.
La prescrizione viene sospesa:
-
dopo la pronuncia della sentenza di primo grado;
-
dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado,
per periodi predeterminati, con l’effetto di allungare sensibilmente i tempi di maturazione della prescrizione rispetto al regime precedente.
Reati commessi dal 1° gennaio 2020
Superamento della prescrizione processuale e introduzione dell’improcedibilità (Riforma Cartabia)
Per i reati commessi dal 1° gennaio 2020, il sistema subisce una trasformazione radicale.
a) Primo grado di giudizio
In primo grado continua ad applicarsi la disciplina della prescrizione prevista dagli artt. 157 e ss. c.p., senza il conteggio delle sospensioni di cui all’art. 159, comma 2, c.p.
Tale norma è stata infatti:
-
abrogata dall’art. 2, comma 1, lett. a), della legge 27 settembre 2021, n. 134;
-
sostituita dall’art. 161-bis c.p.
Di conseguenza, la prescrizione continua a operare fino alla sentenza di primo grado, secondo i criteri tradizionali.
b) Gradi di impugnazione: improcedibilità
Nei gradi successivi al primo, non opera più la prescrizione, ma la causa di improcedibilità dell’azione penale, introdotta dalla c.d. Riforma Cartabia.
L’improcedibilità si verifica:
-
se il giudizio di appello non si conclude entro termini prestabiliti;
-
se il giudizio di cassazione supera i limiti temporali previsti dalla legge.
Si tratta di un istituto di natura processuale, distinto dalla prescrizione, che mira a garantire la ragionevole durata del processo, spostando l’attenzione dal reato al tempo del giudizio.
Conclusioni
La disciplina della prescrizione oggi non è unitaria, ma dipende strettamente dalla data di commissione del reato.
La corretta individuazione del regime applicabile rappresenta un passaggio essenziale nella strategia difensiva, incidendo direttamente sulla sorte del procedimento penale.
La successione delle riforme – dalla legge Cirielli, alla legge Orlando, fino alla Riforma Cartabia – dimostra come il legislatore abbia progressivamente spostato l’equilibrio tra esigenze di efficienza processuale e tutela delle garanzie dell’imputato, dando vita a un sistema complesso che richiede un’attenta lettura caso per caso.


