NewsIndagini Preliminari: Durata, Segreto e Strategia Difensiva (Art. 415-bis c.p.p.)

17 Febbraio 2026

1. INDAGINI PRELIMINARI: DEFINIZIONE E SCOPO

Le indagini preliminari rappresentano la fase genetica del procedimento penale. Questa fase prende avvio nel momento in cui il Pubblico Ministero iscrive la notizia di reato nell’apposito registro. Coadiuvato dalla Polizia Giudiziaria, il Magistrato ha il compito di determinare se gli elementi raccolti siano idonei a sostenere l’accusa in giudizio. È importante sottolineare che il Pubblico Ministero ha l’obbligo giuridico di svolgere accertamenti anche su fatti e circostanze favorevoli alla persona sottoposta alle indagini.

2. LA DURATA DELLE INDAGINI E I TERMINI DI LEGGE

La durata di questa fase non è illimitata. Di norma, il termine ordinario è di un anno per i delitti e di sei mesi per le contravvenzioni (i reati minori). Per fattispecie di particolare gravità (come omicidio, associazione mafiosa o rapina aggravata), il termine può estendersi fino a due anni. Il Giudice può concedere una proroga per un tempo non superiore a sei mesi. Gli atti compiuti oltre la scadenza dei termini sono considerati inutilizzabili ai fini processuali.

3. IL SEGRETO ISTRUTTORIO: COSA PUÒ SAPERE L’INDAGATO

Fino a quando l’indagato non ne possa avere conoscenza legale, e comunque non oltre la chiusura delle indagini, gli atti compiuti dal Pubblico Ministero e dalla Polizia Giudiziaria sono coperti dal segreto. Questo significa che, pur avendo il sospetto di essere coinvolti in un procedimento, non è possibile visionare il fascicolo fino alla notifica di atti garantiti o dell’avviso di conclusione delle indagini.

4. L’AVVISO DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI (ART. 415-BIS C.P.P.)

Se il Pubblico Ministero ritiene che vi sia una ragionevole previsione di condanna, fa notificare l’avviso ex art. 415-bis C.P.P. (Codice di Procedura Penale). Questo atto è fondamentale perché segna il momento in cui la difesa può finalmente accedere a tutta la documentazione raccolta. Entro 20 giorni dalla notifica, l’indagato ha la facoltà di:

  • Presentare memorie difensive o produrre nuovi documenti;
  • Depositare investigazioni difensive;
  • Chiedere il compimento di nuovi atti di indagine;
  • Chiedere di essere sottoposto a interrogatorio.

5. RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE E RUOLO DEL G.I.P.

Qualora gli elementi raccolti siano insufficienti o la notizia di reato risulti infondata, il Pubblico Ministero presenta al Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.) la richiesta di archiviazione. Tuttavia, l’archiviazione non è automatica: il Giudice può accoglierla, indicare nuove indagini necessarie oppure ordinare al Magistrato inquirente l’imputazione coatta, dando così inizio al processo penale.

6. DALLE INDAGINI AL PROCESSO: LA STRATEGIA DIFENSIVA

Le indagini preliminari sono il momento in cui si pongono le basi per la futura difesa dibattimentale o per la scelta di riti alternativi (come il patteggiamento o l’abbreviato). Come Avvocati, consigliamo sempre di intervenire tempestivamente: una memoria difensiva ben strutturata o un interrogatorio oculato possono indurre il Pubblico Ministero a richiedere l’archiviazione prima ancora che il processo abbia inizio.

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