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La sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato rappresenta un istituto giuridico di fondamentale importanza nel sistema penale italiano. Introdotto dalla legge n. 67 del 28 aprile 2014, questo strumento si pone come un’alternativa al processo penale tradizionale, mirando a favorire il recupero e la rieducazione del reo, valorizzando al contempo il principio di legalità e il diritto di difesa.
Il presente articolo si propone di analizzare in modo dettagliato la disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova, esaminandone il contesto normativo, le finalità, le modalità di attuazione e gli effetti giuridici.
In particolare la messa alla prova è disciplinata dall’art. 168-bis del Codice Penale, il quale prevede che l’imputato, in presenza di determinate condizioni, possa richiedere di essere sottoposto a un programma di trattamento e recupero piuttosto che ad un procedimento penale tradizionale. La legge n. 67/2014 modifica il sistema precedente, introducendo la messa alla prova come strumento di deflazione non solo processuale ma anche, indirettamente, penitenziaria. La stessa si presenta anche come un istituto finalizzato a soddisfare le esigenze di ricomposizione tra autore e vittima del reato.
CHI PUO’ RICHIEDERLA?
Il procedimento di messa alla prova si articola in diverse fasi, a partire dalla richiesta dell’imputato di essere sottoposto a tale misura, fino alla verifica del suo comportamento al termine del percorso di recupero.
La richiesta deve essere presentata all’autorità giudiziaria entro un termine specifico dopo la contestazione del reato (nel corso delle indagini preliminari, nell’udienza preliminare o, nei procedimenti con citazione diretta a giudizio, nell’udienza predibattimentale), e deve essere accompagnata da una dettagliata proposta di programma di trattamento. La proposta può includere interventi sociali, educativi, terapeutici o lavorativi, mirati al reinserimento dell’imputato nella società.
Più in particolare la richiesta può essere avanzata dall’imputato o dal suo difensore munito di procura speciale, ovvero, novità introdotta dal d.lgs. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia), anche dal Pubblico Ministero. Il giudice prima di procedere chiede il consenso del Pubblico Ministero e sente la persona offesa.
QUALI SONO I REQUISITI PER OTTENERLA?
Affinché l’imputato possa accedere a tale misura, è necessario che non si proceda per un reato per cui la legge preveda obbligatoriamente la pena detentiva superiore a un determinato limite. Inoltre, il soggetto deve essere consapevole della richiesta e deve dimostrare di voler intraprendere un percorso di rieducazione. La decisione di ammettere l’imputato alla messa alla prova spetta al giudice, il quale valuta anche la personalità dell’imputato e il suo comportamento.
Più in particolare, l’istituto suddetto può essere attivato a fronte della sussistenza dei seguenti requisiti:
- reati puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a 4 anni;
- reati previsti dall’art. 550 co. 2 c.p.p. (es. furto pluriaggravato, ricettazione, falsa testimonianza, frode in assicurazione, omessa dichiarazione dei redditi etc…);
- non aver già beneficiato in precedenza della messa alla prova;
- idoneità del programma presentato dall’imputato (valutazione del giudice);
- prognosi di astensione dal commettere ulteriori reati (valutazione del giudice).
IN CHE COSA CONSISTE?
Una volta ricevuta la richiesta, il giudice valuta se vi siano i presupposti per accogliere la domanda. In questa fase non si tratta solo di verificare la sussistenza dei requisiti normativi, ma anche di esaminare il programma proposto, accertando che sia adeguato alle esigenze dell’imputato.
Se la richiesta viene accettata, il giudice emette un’ordinanza di sospensione del procedimento e dispone la messa alla prova. Il procedimento può essere sospeso a seconda dei casi per una durata variabile che non può comunque superare i due anni se si procede per reati puniti con pena detentiva o un anno se si procede per reati puniti con pena pecuniaria.
L’imputato intraprende un percorso di recupero sotto la supervisione di operatori sociali. Durante questo periodo, l’imputato svolge il lavoro di pubblica utilità secondo il programma di trattamento. Per il buon esito della prova è fondamentale che il soggetto partecipi attivamente ai trattamenti previsti.
Durante il periodo di messa alla prova, il procedimento penale è temporaneamente sospeso. Tuttavia, la sospensione non implica l’estinzione del reato, ma solo una fase di attesa. Nel caso in cui il giudice accerti delle irregolarità, lo stesso è chiamato a revocare la sospensione. Ciò avviene nei seguenti casi (art. 168 quater c.p.):
- grave e reiterata trasgressione del programma di trattamento;
- rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità;
- commissione di un nuovo delitto non colposo.
QUALI SONO GLI EFFETTI?
Se l’imputato completa con successo il programma di recupero, il giudice dispone l’estinzione del reato. Questo rappresenta l’obiettivo principale: fornire all’imputato l’opportunità di redimersi senza subire le conseguenze di una condanna.
In tal caso, l’esito positivo non verrà iscritto nel casellario giudiziale rilasciato a richiesta dell’interessato, ma solo in quello rilasciato per fini di giustizia. Tale conseguenza è di notevole importanza perché consente all’imputato di presentarsi al mondo del lavoro con la fedina penale “pulita”.
Al contrario, qualora l’imputato non rispetti le condizioni, il giudice può revocare la misura, riprendendo il procedimento penale originario.
DIFFERENZA TRA MESSA ALLA PROVA PER MAGGIORENNI E PER MINORENNI
L’istituto per maggiorenni differisce notevolmente da quello per minorenni previsto dall’art. 28 D.P.R. n. 448/1988.
Come affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 68/2019), la messa alla prova per maggiorenni ha una connotazione sanzionatoria, mentre in quella per minorenni il senso delle prescrizioni è esclusivamente orientato a stimolare un percorso rieducativo del minore. Inoltre, la messa alla prova per minorenni può essere concessa anche più volte per qualunque tipo di reato, salvo i casi gravissimi come omicidio o rapina aggravata (art. 28, co. 5 bis D.P.R. 448/1988).
CONCLUSIONI
Nonostante i vantaggi, esistono criticità legate all’applicazione pratica. Una delle principali riguarda la selettività dell’accesso e la definizione dell’efficacia dei programmi di trattamento.
Altra criticità riguarda le tempistiche: per la sola elaborazione del programma possono trascorrere molti mesi a causa del carico di lavoro dell’U.E.P.E., comportando un allungamento dei processi.
In sintesi, la messa alla prova offre una possibilità concreta di riabilitazione e produce effetti giuridici significativi, salvaguardando la presunzione di non colpevolezza fino al completamento del percorso.


