NewsLegittima difesa: cos’è e cosa insegna il caso Mario Roggero

10 Febbraio 2026

1. LA LEGITTIMA DIFESA: COS’È?

La legittima difesa è una causa di giustificazione prevista dall’art. 52 C.P.. In presenza di determinati requisiti, permette di compiere azioni normalmente illegali se il fine è la protezione di un diritto proprio o altrui. Tuttavia, non è una “licenza di uccidere”: azioni antigiuridiche diventano lecite solo se strettamente necessarie e proporzionate secondo i canoni del diritto penale.

2. I LIMITI E I REQUISITI ESSENZIALI

Perché la difesa sia legittima, devono coesistere: la necessità della reazione (assenza di alternative praticabili), il pericolo attuale e l’offesa ingiusta. Il limite invalicabile rimane la proporzione tra l’azione difensiva e l’aggressione subita, principio cardine del C.P..

3. QUANDO LA DIFESA PUÒ DIRSI REALMENTE LEGITTIMA

L’uso della forza è scriminato solo per neutralizzare una minaccia immediata. Se un aggressore viene messo in fuga o reso inoffensivo, ogni azione successiva diventa un reato autonomo. L’uso di armi è ammesso solo se il pericolo per l’incolumità fisica è concreto, sotto la supervisione del P.M. nelle fasi d’indagine.

4. LA LEGITTIMA DIFESA DOMICILIARE

L’art. 52 C.P. introduce una presunzione di proporzionalità quando la difesa avviene nel proprio domicilio. Se l’intrusione avviene con violenza o minaccia, si presume che l’uso di un’arma legittimamente detenuta sia proporzionato, purché permanga il pericolo di aggressione fisica e non vi sia desistenza.

5. IL CASO MARIO ROGGERO: DIFESA O VENDETTA?

Il caso del gioielliere Mario Roggero è emblematico. Dopo aver subito una rapina, inseguì i malviventi fuori dal negozio sparando mentre fuggivano. La condanna si è basata sulla mancanza del pericolo attuale: sparare a un rapinatore in fuga è considerato “esecuzione”, poiché la minaccia immediata era terminata. I rilievi sono stati eseguiti dalla P.G. subito dopo l’evento.

6. LA NUOVA LEGGE N. 36 DEL 2019

La Riforma 2019 ha rafforzato il concetto di difesa domiciliare. Tuttavia, i Giudici continuano a valutare rigorosamente i fatti. La legge non autorizza l’uso indiscriminato delle armi per proteggere i beni materiali se la vita umana non è più in pericolo, restando fermi i principi generali del C.P..

7. L’ECCESSO DI LEGITTIMA DIFESA E IL TURBAMENTO

Se si superano i limiti della necessità, si incorre nell’eccesso colposo ex art. 55 C.P.. La punibilità può essere esclusa solo se la vittima ha agito in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo. Nel caso Roggero, la magistratura ha ritenuto l’inseguimento incompatibile con lo stato di paura, portando alla condanna.

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