NewsReati fallimentari e crisi d’impresa: Guida alla bancarotta e alle nuove norme

11 Marzo 2026

1. COS’È IL DIRITTO PENALE FALLIMENTARE

Il diritto penale fallimentare costituisce quella branca del diritto che sanziona le condotte illecite commesse in occasione della crisi d’impresa o della sua insolvenza. La bancarotta rappresenta uno dei reati più gravi in questo ambito, poiché coinvolge non solo gli interessi dei creditori, ma anche il corretto funzionamento del mercato e la fiducia nei rapporti economici. Sebbene il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) abbia modificato la disciplina concorsuale, le norme penali restano ancorate al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare), salvo modifiche future.

2. QUALI SONO I REATI FALLIMENTARI

Il reato di bancarotta è disciplinato dagli articoli 216 e seguenti della Legge Fallimentare. Possiamo distinguere i reati tra quelli commessi dal fallito (imprenditore individuale) e quelli commessi da terzi (amministratori, sindaci, liquidatori). Di seguito lo schema delle pene principali:

REATI FALLIMENTARI PENA PREVISTA
Bancarotta Fraudolenta (Patrimoniale / Documentale) Reclusione da 3 a 10 anni
Bancarotta Preferenziale Reclusione da 1 a 5 anni
Bancarotta Semplice Reclusione da 6 mesi a 2 anni
Ricorso Abusivo al Credito Reclusione da 6 mesi a 3 anni

3. BANCAROTTA PROPRIA E IMPROPRIA: DIFFERENZE E PENE

È fondamentale distinguere tra le due macro-categorie di bancarotta, che dipendono dal soggetto che compie l’illecito:

  • Bancarotta propria: riguarda direttamente l’imprenditore individuale dichiarato in liquidazione giudiziale.
  • Bancarotta impropria: riguarda la società. In questo caso il reato è commesso da soggetti diversi dal fallito, ovvero amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori (Art. 329 CCII o Art. 223 L.F.).

Entrambe le fattispecie si dividono poi in fraudolenta (dolosa) e semplice (colposa), mantenendo lo stesso rigore sanzionatorio.

4. LA BANCAROTTA FRAUDOLENTA E LE SUE TIPOLOGIE

Si tratta della forma più grave e insidiosa del reato. Essa si configura quando l’imprenditore compie atti dolosi volti a danneggiare il ceto creditorio. L’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, ossia la consapevolezza e volontà di porre in essere condotte idonee a pregiudicare i creditori. Si distingue in:

  • Fraudolenta patrimoniale: distruzione, sottrazione o dissimulazione di beni aziendali.
  • Fraudolenta documentale: falsificazione, alterazione o occultamento delle scritture contabili al fine di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio.
  • Preferenziale: pagamenti effettuati per favorire alcuni creditori rispetto ad altri, violando la par condicio creditorum.

5. LA BANCAROTTA SEMPLICE: QUANDO SI CONFIGURA LA COLPA

Ricorre quando l’imprenditore, pur non avendo agito con finalità fraudolente, ha tenuto una gestione economica imprudente o negligente, contribuendo al dissesto dell’impresa. In questo caso, non è richiesto il dolo, essendo sufficiente la colpa grave. Rientrano in questa fattispecie le spese personali eccessive, le operazioni manifestamente azzardate o l’omessa/irregolare tenuta delle scritture contabili nei tre anni precedenti. La pena è più lieve (da 6 mesi a 2 anni), ma comporta comunque l’inabilitazione all’esercizio di imprese commerciali.

6. BANCAROTTA E PRESCRIZIONE: TERMINI E CALCOLO

Il termine di bancarotta prescrizione indica il tempo entro il quale lo Stato può esercitare l’azione penale. Ai sensi dell’art. 157 del C.P., il termine ordinario è pari al massimo della pena edittale:

  • Bancarotta fraudolenta: termine ordinario di 10 anni, che può estendersi fino a 12 anni e 6 mesi in caso di atti interruttivi.
  • Bancarotta semplice: termine di 2 anni (se considerata contravvenzione in alcune specifiche interpretazioni) o seguendo le soglie del C.P., estendibile fino a 2 anni e 6 mesi.

La prescrizione decorre dal giorno in cui il fallimento è dichiarato. Tale termine può essere interrotto da atti del procedimento (come l’avviso di conclusione delle indagini) o sospeso (ad esempio per impedimento del difensore o dell’imputato).

7. IL CONCORSO DEL TERZO E ALTRI ILLECITI

Soggetti esterni alla società (professionisti, avvocati o istituti di credito) possono rispondere di bancarotta in concorso se la loro condotta ha agevolato consapevolmente il dissesto. A questo si aggiunge il ricorso abusivo al credito (Art. 331 CCII), punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni per chi ottiene finanziamenti dissimulando lo stato di insolvenza.

8. CONCLUSIONI: PERCHÉ AFFIDARSI A UN ESPERTO

Comprendere i termini di bancarotta prescrizione è fondamentale: una valutazione errata può portare all’estinzione del reato o alla perdita di garanzie difensive. Data la severità delle pene e la complessità tecnica che unisce il C.P. ai bilanci aziendali, è essenziale affidarsi a un avvocato penalista esperto che sappia valutare gli atti interruttivi e difendere efficacemente l’assistito. Se necessiti di consulenza, contattaci.

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Avvocato Andrea Busà - P.iva 14222851009