In data 3 febbraio 2026, si è concluso presso il Tribunale di Tivoli un rilevante procedimento penale per il reato di atti persecutori (stalking) ex art. 612 bis C.P..
L’imputata ha patteggiato una pena (sospesa) di 8 mesi di reclusione per le condotte messe in atto nei confronti della vittima, definendo la vicenda giudiziaria con un esito che conferma la gravità dei fatti contestati.
1. LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TIVOLI
La decisione giunge al termine di una vicenda segnata da condotte reiterate che hanno gravemente turbato la libertà e la serenità della vittima. La definizione del processo con l’applicazione della pena concordata sottolinea l’efficacia della strategia adottata per la tutela della persona offesa.
2. ANALISI GIURIDICA: L’AGGRAVANTE DEL COMMA 2
Nel reato di stalking previsto dall’art. 612 bis C.P., il comma 2 stabilisce un aumento della pena fino a un terzo in presenza di aggravanti specifiche che aumentano il disvalore della condotta:
- Relazione Affettiva: L’aggravante scatta quando il fatto è commesso dal coniuge o da chi è stato legato alla vittima da una relazione sentimentale. Il C.P. intende così punire la violazione del dovere di rispetto e la vulnerabilità della vittima.
- Cyberstalking: La pena è aumentata se il fatto è commesso tramite strumenti informatici. L’uso assillante dei social network amplia la pervasività della persecuzione.
3. L’ATTIVITÀ DIFENSIVA DELLO STUDIO LEGALE
L’assistenza alla persona offesa si è articolata in passaggi tecnici fondamentali curati dall’Avvocato penalista:
- Redazione della Querela: Fondamentale per descrivere ogni episodio persecutorio e fornire alla P.G. (Polizia Giudiziaria) gli elementi per procedere.
- Studio del Fascicolo: Disamina completa degli atti raccolti dal P.M. (Pubblico Ministero) per costruire una posizione processuale inattaccabile.
- Atto di Costituzione di Parte Civile: Redazione dell’atto formale per l’ingresso nel processo, volto ad ottenere il risarcimento del danno biologico e morale.
4. IL VALORE DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE
Costituirsi parte civile è l’unico modo per la vittima di partecipare attivamente al processo penale. Tale atto consente allo Studio Legale di interloquire sulle prove, depositare memorie e avanzare pretese risarcitorie concrete basate sulle norme del C.P. e del codice civile.
5. ASSISTENZA LEGALE SPECIALIZZATA
L’esito di questo caso dimostra come una difesa tecnica puntuale sia essenziale per far valere i diritti della persona offesa. Lo Studio Legale garantisce assistenza professionale in ogni fase del procedimento, dal primo contatto con la P.G. (Polizia Giudiziaria) fino alla sentenza definitiva.
DIFESA delle PERSONE OFFESE
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lo Studio Legale assiste le vittime del reato garantendo una tutela legale rigorosa.


