INDICE
INTRODUZIONE
IL QUADRO NORMATIVO SULLA MESSA ALLA PROVA
La messa alla prova dell’imputato, disciplinata dall’art. 168-bis c.p., consente la sospensione del procedimento penale subordinandola allo svolgimento di un programma di trattamento concordato con l’U.E.P.E. e approvato dal giudice.L’istituto è applicabile ai reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni e mira a:favorire il reinserimento sociale dell’imputato;ridurre la recidiva;realizzare una deflazione del carico processuale.Nonostante tali finalità, lo spaccio di lieve entità era stato a lungo considerato incompatibile con la messa alla prova, sulla base di una preclusione di fatto fondata sul titolo di reato.
LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
Il giudice rimettente ha sollevato questione di legittimità costituzionale evidenziando una irragionevole disparità di trattamento tra:
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- imputati per reati di pari o maggiore gravità ammessi alla messa alla prova;
- imputati per spaccio di lieve entità, esclusi in via automatica.
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Secondo tale impostazione, l’esclusione si poneva in contrasto con:
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- l’art. 3 Cost., per violazione del principio di eguaglianza e ragionevolezza;
- l’art. 27, comma 3, Cost., in relazione alla funzione rieducativa della pena.
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LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 90/2025
La Corte costituzionale ha accolto la questione, affermando che non è conforme a Costituzione una preclusione automatica alla messa alla prova basata esclusivamente sulla natura del reato. La Consulta ha sottolineato che:
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- l’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 è caratterizzato da una offensività attenuata, riconosciuta dallo stesso legislatore;
- la messa alla prova è pienamente coerente con le esigenze di responsabilizzazione e recupero dell’imputato;
- spetta al giudice del caso concreto valutare l’idoneità dell’imputato e del programma di trattamento, senza automatismi legislativi o interpretativi.
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LE CONSEGUENZE PRATICHE DELLA DECISIONE
La sentenza n. 90/2025 produce rilevanti effetti applicativi:
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- ammissione alla messa alla prova anche per il reato di spaccio di lieve entità;
- centralità della valutazione individualizzata del fatto e della personalità dell’imputato;
- rafforzamento del ruolo del programma di trattamento e del lavoro di pubblica utilità;
- potenziali effetti deflattivi su uno dei settori più congestionati del processo penale.
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La pronuncia si inserisce in una linea evolutiva che privilegia strumenti alternativi alla pena detentiva, soprattutto nei confronti di condotte di ridotta gravità.
INDICAZIONI OPERATIVE PER LA DIFESA
Quando presentare la richiesta
La richiesta di messa alla prova può essere formulata:
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- nel corso delle indagini preliminari;
- all’udienza preliminare;
- nei procedimenti a citazione diretta, entro l’udienza predibattimentale.
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È opportuno che la difesa richiami espressamente la sentenza n. 90/2025, evidenziando il venir meno di ogni preclusione automatica.
Come strutturare l’istanza
L’istanza dovrà essere corredata da:
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- richiesta motivata di sospensione del procedimento ex art. 168-bis c.p.;
- programma di trattamento elaborato con l’U.E.P.E.;
- elementi favorevoli sulla personalità dell’imputato (incensuratezza, occasionalità della condotta, percorsi terapeutici in atto).
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Particolare rilievo assume la riparazione del danno e l’impegno concreto nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Con la sentenza n. 90/2025, la Corte costituzionale riafferma il principio secondo cui la risposta penale deve essere proporzionata, individualizzata e orientata alla rieducazione.
L’eliminazione di automatismi preclusivi nella materia degli stupefacenti consente una gestione più razionale e conforme ai principi costituzionali, valorizzando il ruolo del giudice e della difesa nella costruzione di percorsi alternativi al processo e alla pena.


