La perquisizione domiciliare è uno degli atti d’indagine più invasivi. Essa comporta l’ingresso della Polizia Giudiziaria nei luoghi di privata dimora, incidendo sul principio di inviolabilità sancito dall’art. 14 della Costituzione. Tuttavia, la legge stabilisce limiti rigorosi. Conoscere i propri diritti è essenziale per evitare che l’atto possa pregiudicare la posizione processuale dell’indagato rispetto alle norme del C.P..
1. QUANDO LA POLIZIA PUÒ ENTRARE IN CASA: I PRESUPPOSTI
Secondo l’art. 247 C.P.P., la perquisizione viene disposta dall’Autorità Giudiziaria quando vi è il “fondato motivo” di ritenere che il corpo del reato si trovi in un luogo determinato. Di norma, l’atto è autorizzato da un decreto motivato del Pubblico Ministero. Esistono però eccezioni in cui la Polizia Giudiziaria può procedere d’iniziativa: in caso di flagranza di reato, evasione o per la ricerca di armi e stupefacenti. In questi casi urgenti, il verbale deve essere trasmesso al magistrato entro 48 ore per la convalida.
2. I DIRITTI DELL’INTERESSATO E LA FACOLTÀ DI ASSISTENZA
Nel momento in cui inizia la perquisizione, il cittadino gode di specifiche garanzie: l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, la consegna di una copia del decreto e il diritto al silenzio. Sebbene sia opportuno non ostacolare materialmente le operazioni per evitare contestazioni legate al C.P., l’interessato ha il diritto di non rendere dichiarazioni auto-indizianti senza i propri legali.
3. IL RUOLO DEL DIFENSORE DURANTE LE OPERAZIONI
Il difensore dell’indagato ha il diritto di assistere alla perquisizione senza preavviso. Sebbene gli operanti non siano obbligati ad attendere l’arrivo dei legali, questi ultimi possono intervenire in ogni momento per verificare che la ricerca non travalichi i limiti del decreto. La presenza de gli avvocati Andrea Busà e Fabiola De Fabiani è vitale per garantire che vengano rispettate le forme di legge ed evitare ispezioni illegittime.
4. IL VERBALE: UN ATTO FONDAMENTALE PER LA DIFESA
Al termine delle operazioni deve essere redatto un verbale contestuale. Il documento deve indicare i nomi degli agenti, la descrizione minuziosa dei luoghi ispezionati e di quanto eventualmente rinvenuto dalla Polizia Giudiziaria. L’interessato ha il diritto di far inserire nel verbale le proprie osservazioni. È fondamentale leggere ogni riga con estrema attenzione prima di procedere alla firma.
5. IL SEQUESTRO PROBATORIO E L’ISTANZA DI RIESAME
Se vengono rinvenuti oggetti pertinenti al reato, si procede al sequestro. Contro tale provvedimento è possibile proporre Istanza di Riesame entro 10 giorni. Attraverso questo strumento, lo Studio Legale può contestare la legittimità del vincolo probatorio davanti al Tribunale e chiedere la restituzione dei beni (smartphone, computer o documenti).
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